PROPOSTA DI LEGGE

Capo I

ISTITUZIONE DELLA CORTE D'APPELLO E DELLA PROCURA GENERALE DELLA REPUBBLICA IN BOLZANO

Art. 1.
(Istituzione della corte d'appello e della procura generale della Repubblica in Bolzano).

      1. Sono istituite la corte d'appello di Bolzano, con giurisdizione sul territorio del circondario del tribunale di Bolzano, e la procura generale della Repubblica presso la corte d'appello di Bolzano.

Art. 2.
(Modificazioni alle tabelle A e B allegate all'ordinamento giudiziario).

      1. Il Ministro della giustizia è autorizzato ad apportare le necessarie variazioni alle tabelle A e B allegate all'ordinamento giudiziario, di cui al regio decreto 30 gennaio 1941, n. 12, e successive modificazioni, entro tre mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge.

Capo II

DISPOSIZIONI RELATIVE AL PERSONALE

Art. 3.
(Determinazione degli organici degli uffici giudiziari e nomina dei dirigenti della corte d'appello di Bolzano).

      1. Con norme di attuazione adottate con la procedura prevista dall'articolo 107 del testo unico di cui al decreto del

 

Pag. 4

Presidente della Repubblica 31 agosto 1972, n. 670, sentito il Consiglio superiore della magistratura, entro tre mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, è determinato l'organico dei magistrati della corte d'appello di Bolzano e della procura generale della Repubblica presso la medesima corte d'appello, procedendo alla conseguente modifica delle tabelle allegate al decreto del Presidente della Repubblica 26 luglio 1976, n. 752, e successive modificazioni.
      2. Il Consiglio superiore della magistratura provvede, entro tre mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, alla nomina del presidente della corte d'appello di Bolzano e del procuratore generale della Repubblica presso la medesima corte d'appello.
      3. Con norme di attuazione adottate con la procedura prevista dall'articolo 107 del testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 31 agosto 1972, n. 670, entro tre mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, è determinato l'organico del personale amministrativo e sono nominati i dirigenti della corte d'appello di Bolzano e della procura generale della Repubblica presso la medesima corte d'appello. Con le medesime norme è fissata la data di inizio del funzionamento dei citati uffici giudiziari.
      4. In ogni caso, gli eventuali oneri correnti connessi all'attivazione degli uffici giudiziari di cui alla presente legge devono essere contenuti nei limiti degli ordinari stanziamenti di bilancio iscritti nello stato di previsione del Ministero della giustizia.

Art. 4.
(Copertura dell'organico della corte d'appello di Bolzano e della procura generale della Repubblica presso la corte d'appello di Bolzano).

      1. Alla copertura dell'organico dei magistrati della corte d'appello di Bolzano e della procura generale della Repubblica presso la medesima corte d'appello si provvede mediante assegnazione del personale

 

Pag. 5

in servizio nella sezione distaccata di Bolzano della corte d'appello di Trento compresa nel rispettivo circondario alla data di cui al secondo periodo del comma 3 dell'articolo 3, che ne abbia fatto richiesta; quanto ai posti residui, si provvede mediante le ordinarie procedure di trasferimento.

Capo III

DISPOSIZIONI TRANSITORIE

Art. 5.
(Procedimenti pendenti).

      1. I procedimenti pendenti, alla data di cui al secondo periodo del comma 3 dell'articolo 3, presso la sezione distaccata di Bolzano della corte d'appello di Trento sono definiti dalla corte d'appello di Bolzano.